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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEI GEOGRAFI ITALIANI (in vigore dall'8 maggio 2009) DEI FINI Articolo 1. È costituita l'Associazione dei Geografi Italiani, con sede presso quella del Presidente. Articolo 2. L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di stimolare, favorire e coordinare le ricerche geografiche, nonché di promuovere iniziative per la formazione dei geografi e la diffusione della cultura del territorio in Italia. In particolare l'Associazione a) formula programmi di ricerche e promuove indagini di gruppo, in collegamento con le Istituzioni nazionali e internazionali che coordinano la ricerca scientifica. A tal fine favorisce intese di lavoro tra Enti e studiosi che operano a qualunque titolo in campo geografico; b) promuove i Congressi Geografici Italiani e collabora alla loro impostazione scientifica, in accordo con il Comitato ordinatore di ogni Congresso; c) promuove le "Giornate della Geografia", Convegni di studio nazionali e internazionali, le "Escursioni Geografiche Interuniversitarie" ed eventuali altre manifestazioni utili alla preparazione dei giovani studiosi; d) contribuisce al coordinamento della partecipazione scientifica italiana ai Congressi geografici internazionali; e) affianca l'azione delle altre Associazioni nazionali che svolgono attività di diffusione della cultura del territorio e, in particolare, si adopera per migliorare le condizioni dell'insegnamento geografico nelle scuole di ogni grado, con speciale riferimento all'Università; f) promuove attività di geografia professionale. In tale campo attua iniziative rivolte a favorire la presenze di studiosi di discipline geografiche in organismi interprofessionali a carattere pubblicistico e privatistico g) pubblica e distribuisce la rivista "Geotema", il cui direttore è il Presidente dell'Associazione o un suo delegato; Articolo 3. L'Associazione stabilisce un'adeguata organizzazione per consentire e promuovere contatti con organismi similari, anche non operanti nel campo geografico, al fine di acquisire aggiornate informazioni e documentazioni sull'attuazione di programmi e progetti concernenti il suo specifico campo di attività. Articolo 4. Per lo studio di determinate questioni scientifiche ed organizzative possono essere costituite, in seno all'Associazione, Commissioni temporanee o permanenti DEI SOCI Articolo 5. Possono far parte dell'Associazione, su domanda, tutti
i docenti di discipline geografiche che esercitano o hanno esercitato
funzioni scientifiche e didattiche nelle Università italiane. Articolo 6. La qualità di Socio, con i relativi diritti e doveri, si acquista al momento della ratifica da parte del Comitato Direttivo di cui al successivo art. 13, che decide in merito in modo inappellabile. I soci sono tenuti a versare le quote annuali, fissate dal Comitato entro la seduta ordinaria dell'Assemblea di cui al successivo art. 10. La qualità di Socio si perde: a) per recesso da notificarsi al Comitato Direttivo; La perdita della qualità di Socio, pronunciata a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Direttivo, deve essere notificata dall'Assemblea e non comporta alcun diritto sulle eventuali disponibilità dell'Associazione. La ratifica dell'Assemblea non è richiesta per il caso previsto dal punto d) del comma precedente. Articolo 7. I Soci che intendano recedere dall'Associazione devono
darne comunicazione scritta, anteriormente al 1° novembre di ogni
anno, senza di che saranno tenuti a versare la quota sociale anche
per l'anno successivo. DEGLI ORGANI Articolo 8. Sono Organi dell'Associazione: l'Assemblea generale, il Comitato Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti. Articolo 9. L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale. L'Assemblea generale: a) determina gli orientamenti generali cui deve ispirarsi
l'attività dell'Associazione; Articolo 10. L'Assemblea è convocata dal Presidente non meno di 20 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno
in seduta ordinaria, e in seduta straordinaria su deliberazione del Comitato Direttivo o su richiesta
motivata di almeno 1/5 dei Soci in regola con il pagamento della quota
sociale. Articolo 11. L'Assemblea è presieduta dal Socio designato
dalla stessa. Il processo verbale è redatto da un Segretario
designato dal Presidente dell'Assemblea tra tutti i soci presenti. Articolo 12. Il Comitato Direttivo è, costituito da 15 membri
eletti tra i Soci, con voto limitato a otto nomi, resta in carica
quattro anni. I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili e possono essere eletti anche a mezzo posta. Articolo 13. Il Comitato Direttivo promuove tutte le iniziative che ritiene opportune per il raggiungimento dei fini enunciati negli art. 2, 3 e 4 nell'ambito degli orientamenti espressi dall'Assemblea ed è investito di tutti i poteri per amministrare l'Associazione, non attribuiti all'Assemblea stessa. In particolare il Comitato Direttivo: a) delibera sull'ammissione di nuovi Soci, Articolo 14. Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri, con
voto segreto, il Presidente, due Vice-presidenti, un Segretario e
un Tesoriere, che non possono restare nella stessa carica per più di due mandati, se consecutivi. Articolo 15. I membri del Comitato Direttivo, eletti o cooptati, che per tre volte consecutive risultino assenti dalle sedute sono dichiarati dimissionari dal Comitato stesso. Qualora il Comitato Direttivo, per qualsiasi motivo, si riduca a meno di 8 componenti occorre provvedere, entro 2 mesi, al suo rinnovo totale da effettuarsi mediante convocazione dell'Assemblea. In ogni altro caso si provvede alla eventuale integrazione del Comitato mediante la nomina del primo dei non eletti nell'ultimo rinnovo del Comitato stesso. Articolo 16. Alle riunioni del Comitato Direttivo possono essere invitate dal Presidente, con voto consultivo, persone, anche se estranee all'Associazione, di cui si ritenga utile il contributo. Articolo 17. Il Presidente del Comitato Direttivo è Presidente dell'Associazione alla cui attività sovrintende. In particolare il Presidente: a) rappresenta l'Associazione in tutti gli atti civili
e giudiziari e nei rapporti tanto con i Soci quanto con terzi; Articolo 18. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo
nella seduta di insediamento, convocata, entro 20 giorni, dal Presidente
dell'Assemblea generale che ha proceduto all'elezione del Comitato
stesso. Articolo 19. Qualora il Presidente, per un qualsiasi motivo, venga
a cessare dal suo ufficio o si trovi nella materiale impossibilità
di adempiervi, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal
Vice-Presidente anziano o, in sua assenza, dall'altro Vice-Presidente.
Articolo 20. Le funzioni del Segretario e del Tesoriere sono stabilite
dal Regolamento di cui al successivo art. 27. Articolo 21. Al controllo dell'amministrazione dell'Associazione
è preposto un Collegio dei Revisori dei Conti, di cui 3 effettivi
e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea generale con voto limitato ad
1/3. Articolo 22. Tutte le cariche sociali indicate nei precedenti articoli
sono a titolo gratuito. DELL'AMMINISTRAZIONE Articolo 23. L'Associazione attinge i suoi finanziamenti alle quote sociali, il cui ammontare viene determinato di anno in anno dal Comitato Direttivo, ai residui delle manifestazioni da essa promosse, nonché a contributi di Enti o di privati. Articolo 24. Le deliberazioni degli organismi sociali devono risultare
da verbali redatti su appositi libri. Articolo 25. I verbali delle riunioni degli Organi sociali vengono divulgati a cura del Comitato Direttivo, secondo le modalità ritenute più opportune, a tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Articolo 26. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla destinazione delle eventuali disponibilità. In ogni caso, tali disponibilità devono essere destinate a Enti, anche privati, aventi finalità affini o complementari a quelle dell'Associazione. DEL REGOLAMENTO Articolo 27. Il Regolamento interno fissa le modalità generali di funzionamento dell'Associazione nelle sue varie attività ordinarie. Per quanto non previsto dal Regolamento spetta al Comitato Direttivo prendere, di volta in volta, le necessarie deliberazioni. DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO Articolo 28. Qualora si intenda modificare il presente Statuto,
in tutto o in parte, il Presidente, salvo quanto disposto dall'art.
16, ultimo comma, del Codice Civile, sottopone ai Soci per via epistolare le proposte
del Comitato Direttivo con delibera
adottata a maggioranza assoluta dei membri presenti o da un numero dei Soci
pari ad almeno 1/3 del totale. Articolo 29. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
ASSOCIAZIONE DEI GEOGRAFI ITALIANI REGOLAMENTO INTERNO
L’organizzazione della ricerca scientifica è affidata a gruppi di lavoro, che hanno funzione di realizzare concreti progetti di ricerca su temi definiti e di contribuire al progresso delle conoscenze geografiche nei settori specialistici della disciplina. Articolo 2. Il Comitato Direttivo è competente a deliberare
sul Congresso Geografico nazionale successivo al suo insediamento
- se non già stabilito dal Comitato precedente con delibera
definitiva e organizzazione in qualche modo già avviata - e
su quello seguente. Articolo 3. Il Comitato Direttivo è competente a deliberare
sulle "Giornate della Geografia" e sulle "Escursioni
geografiche interuniversitarie" che si svolgono nel periodo in
cui è in carica (se non già stabilite con delibera definitiva
e organizzazione avviata dal Comitato precedente) e su quelle immediatamente
successive alla sua scadenza. Articolo 4. Gli studiosi di discipline d'interesse geografico,
che desiderano essere ammessi all'Associazione ai sensi del secondo
comma dell'art. 5 dello Statuto, sono tenuti a presentare domanda
al Presidente corredandola di un dettagliato curriculum con un elenco
delle pubblicazioni e di una lettera di presentazione a firma di almeno
due Soci. Articolo 5. La quota associativa deve essere versata entro la data dell'assemblea ordinaria annuale dei Soci. Il mancato pagamento comporta la sospensione dei diritti elettorali attivi e passivi. Articolo 6. All'avviso di convocazione dell'Assemblea generale che elegge il Comitato Direttivo devono essere allegati: l'elenco alfabetico di tutti i Soci che, tenuto conto degli artt. 6, 7 e 9 dello Statuto, godono dei diritti elettorali (devono essere precisati i casi di ineleggibilità), la scheda di votazione e due buste bianche. Articolo 7. Le schede di votazione devono pervenire alla Presidenza
dell'Assemblea, prima dell'inizio dello spoglio delle schede da parte dei componenti del seggio elettorale,
racchiuse in due buste, l'esterna delle quali deve recare l'indicazione
del nome e cognome dell'elettore. Articolo 8. Le deleghe scritte di cui all'art. 11 dello Statuto
devono essere trasmesse al Segretario dell'Assemblea, che ne accetterà
la validità e le trasmetterà al Presidente della stessa. Articolo 9. Il Presidente dell'Assemblea, al termine dello spoglio,
comunica ai presenti i risultati della votazione. In caso di parità
di voti l'Assemblea procede seduta stante ad un voto di ballottaggio. Articolo 10. Per ogni vacanza che in qualsiasi momento si apra
nel Comitato Direttivo, il Presidente dell'Associazione interpella
il primo dei non eletti, salvo il disposto dell'art. 15 dello Statuto.
I nuovi membri restano in carica sino alle elezioni successive. Articolo 11. Il Comitato Direttivo, dopo aver eletto il Presidente con la procedura prevista dallo Statuto, elegge i due Vicepresidenti, a maggioranza assoluta al primo scrutinio e a maggioranza semplice se necessario un ulteriore scrutinio. Il Segretario e il Tesoriere sono eletti a maggioranza semplice. Articolo 12. Il Segretario è responsabile della conservazione dei registri ufficiali contenenti i processi verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea ordinaria annuale. Spetta la Segretario provvedere in tempo utile, alle operazioni di convocazione degli Organi sociali, tenuto conto di quanto disposto degli artt. 7 e 19 dello Statuto. Articolo 13. L'anno amministrativo dell'Associazione decorre dal
1° gennaio al 31dicembre. Articolo 14. Il tesoriere provvede al servizio delle riscossioni
e dei pagamenti per conto dell'Associazione e ne è personalmente
responsabile. La riscossione delle entrate è effettuata mediante
accrediti su conto corrente postale o bonifico bancario. Articolo 15. I pagamenti di spese di carattere urgente e non continuativo, e per i quali non è intervenuto un atto deliberativo del Comitato Direttivo, possono essere disposti dal Tesoriere sino ad un ammontare di Euro 5.000 riferendone al Presidente perché li sottoponga alla sanzione del Comitato stesso. Articolo 16. È responsabilità del Tesoriere, che si può eventualmente avvalere di collaborazioni professionali retribuite, tenere i libri contabili obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni di legge e conservare i documenti giustificativi di spesa. Articolo 17. Gli eventuali titoli credito di proprietà dell'Associazione sono depositati a dossier presso un istituto bancario. |